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ASSIMILAZIONE ZONE TERRITORIALI DEL VIGENTE P.R.G.C. ALLE OMOGENEE “A” e “B” (D.M. N.1444/1968) – Modifica al P.R.G.C. ai sensi art. 17 c. 12


DescrizioneCon Deliberazione Comunale N.13 del 12.03.2020, è stata approvata una tavola integrativa al P.R.G.C. contenente l’individuazione delle zone del P.R.G.C. vigente assimilabili alla zone omogenee “A” e “B” così come definite dal D.M. N.1444 del 1968.Tale documento rappresenta la soluzione più opportuna ed efficace per risolvere eventuali dubbi interpretativi che possono sorgere dalla non precedentemente esplicitata corrispondenza delle zone di P.R.G.C. vigente con le definizioni di cui al D.M. N.1444 del 1968.

Si rende inoltre indispensabile a chiarire la possibilità di usufruire o meno delle agevolazioni fiscali previste dal BONUS FACCIATE.


BONUS FACCIATE


La recente Legge 27 dicembre 2019, n.160 (cosiddetta Legge di Bilancio per il 2020) annovera, tra le novità fiscali, la nuova agevolazione per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (cd. Bonus Facciate).
La suddetta normativa introduce una disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda Irpef/Ires pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e che individua le tipologie di interventi che ne hanno diritto.
Per gli ulteriori approfondimenti sulle modalità di fruizione della detrazione nonché le relative modalità applicative, si rimanda al fascicolo informativo BONUS FACCIATE e la successiva circolare N.2/E entrambi redatti dalla Agenzia delle Entrate.
E’ da precisare che le suddette agevolazioni possono essere fruite esclusivamente su edifici esistenti ubicati nelle zone “A” e “B”, così come definite dal D.M. 1444/1968:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;



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